Come si dividono le spese dell’ascensore in condominio?
Secondo l’articolo 1123 del Codice Civile la ripartizione delle spese condominiali viene regolata attraverso tre regole di carattere generale.
In primo luogo, le spese devono essere divise secondo i millesimi di proprietà. All’interno del regolamento di condominio è possibile consultare l’apposita tabella millesimale nella quale sono segnalate le quote millesimali di ciascun condomino. A seconda di ciascuna di esse, spetta all’amministratore di condominio effettuare di volta in volta le dovute ripartizioni.
In secondo luogo, la norma del Codice Civile stabilisce che la ripartizione delle spese deve tenere in considerazione della possibilità che esistono determinati beni o servizi che, per loro natura, sono utilizzati maggiormente da alcuni condomini rispetto ad altri, quale ad esempio può essere l’ascensore. Per questa ragione, alla tabella millesimale generica se ne affianca un’altra, più specifica, che regola la suddivisione millesimale per i beni in questione.
Infine, la terza regola sancisce che, nei condomini che presentano più scale o fabbricati, le spese che riguardano beni o servizi che vanno a vantaggio solo di una determinata parte di condominio saranno a carico solo dei condomini che effettivamente se ne servono.
Se, ad esempio, un condominio presenta due scale, ognuna servita di un ascensore, le spese di quest’ultimo saranno a carico solamente sugli appartamenti collocati in una delle scale, e non entrambe.