Calcolo millesimi dell’ascensore: regole speciali e delibere
Dopo aver affrontato la questione dell’obbligo alla partecipazione alle spese dell’ascensore tra condomini e il relativo calcolo dei millesimi, dedichiamo questa breve guida per approfondire l’aspetto riguardante regole speciali e delibere.
Ricordiamo innanzitutto che le delibere assembleari accettate dalla maggioranza che richiedono una spesa superiore a quella regolamentata a discapito di uno o più condomini, sulla base di un loro maggiore utilizzo (presunto o reale che sia) dell’ascensore, sono da considerarsi nulle.
In pratica, non si può pretendere che qualcuno paghi più di quanto previsto nel calcolo dei millesimi perché usa di più l’ascensore rispetto ad altri.
Sono altresì nulle le delibere assembleari che decidono di richiedere un contributo maggiore nelle spese di gestione dell’ascensore ai condomini appartenenti a nuclei famigliari più numerosi, ma anche un esonero parziali ai proprietari di immobili disabitati.
Concludiamo infine ricordando che le spese di manutenzione dell’ascensore secondo le normative vigenti in materia di sicurezza sono a carico di tutti i condomini, compresi anche coloro che abitano al piano terra od eventuali negozi ivi presenti, sempre in proporzione al valore di ciascuna proprietà secondo l’adeguato calcolo dei millesimi.